Viene così definita la conservazione autologa effettuata a scopi terapeutici per il neonato o per un consanguineo affetto da patologia trattabile con le staminali cordonali.
La conservazione è a carico del sistema sanitario nazionale ed il servizio viene organizzato dalle singole regioni.
Testo della normativa
Comma 3
E' consentita la conservazione di sangue da cordone ombelicale per uso dedicato al neonato o a consanguineo con patologia in atto al momento della raccolta, per la quale risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale, previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria.
Comma 4
E' altresì consentita la conservazione di sangue da cordone ombelicale per uso dedicato nel caso di famiglie a rischio di avere figli affetti da malattie geneticamente determinate per le quali risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale, previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria rilasciata da parte di un medico specialista nel relativo ambito clinico.
Comma 5
La conservazione di sangue cordonale, per le finalita' di cui ai commi 2, 3 e 4, e' consentita presso le strutture trasfusionali pubbliche, nonche' presso quelle individuate dall'art. 23 della legge n. 219/2005 e presso le strutture di cui all'accordo del 10 luglio 2003, autorizzate ed accreditate ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
Comma 6
La conservazione di sangue da cordone ombelicale di cui ai commi 3 e 4 e' autorizzata dalle regioni e province autonome, previa richiesta dei diretti interessati, e non comporta oneri a carico dei richiedenti.